Introduzione
"Basilea 2" è il nuovo accordo internazionale sui requisiti
patrimoniali delle banche. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno
accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti
di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating. In questa sezione
del sito diamo una breve, ma, ci auguriamo, esaustiva informazione sulla storia
dell'accordo, sui suoi autori e sui soggetti interessati, sugli scopi e sulle
attese conseguenze dell'accordo stesso.
I soggetti
Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono il frutto
del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali
dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. I membri
attuali del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia,
Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e
Stati Uniti.
Il Comitato opera in seno alla BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, con
sede a Basilea, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuove
la cooperazione fra le banche centrali ed altre agenzie equivalenti allo scopo
di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.
Il Comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale e le sue conclusioni
non hanno alcuna forza legale. Le linee guida, gli standard, le raccomandazioni
del Comitato sono formulati nell'aspettativa che le singole autorità
nazionali possano redigere disposizioni operative che tengano conto delle realtà
dei singoli stati. In questo modo il Comitato incoraggia la convergenza verso
approcci comuni e comuni standard.
Il primo Accordo di Basilea - 1988
Nel 1988 il Comitato di Basilea introduce il sistema di misurazione del capitale
comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale. E' il primo Accordo di
Basilea. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di
oltre 100 paesi. In sintesi, tale documento definiva l'obbligo per le banche
di accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo
di garantire solidità alla loro attività.
L'accordo del 1988 presentava dei limiti di particolare rilevanza. L'8% di
accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco rischiosa
e troppo poco per una controparte giudicata rischiosa: la quantità di
capitale assorbito era giudicata troppo poco sensibile al rischio, e ciò
nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni successivi.
Basilea 2 - Il Nuovo Accordo di Basilea
Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento "The
New Basel Capital Accord" (si veda la sezione "documenti ufficiali"),
un documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione in materia
di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo è quello di giungere,
attraverso il confronto con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed
una serie di indagini quantitative, ad un testo definitivo entro la fine del
2003, mentre l'attuazione dell'accordo è prevista per la fine del 2006.
I tre pilastri di Basilea 2
Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri:
- I Requisiti patrimoniali minimi
E', in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988
che richiedeva un requisito di accantonamento dell'8%. In primo luogo ora
si tiene conto del rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi; misura in
parte riveduta nel giugno 2002) e del rischio di mercato. In secondo luogo,
per il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse
di calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di
utilizzare sistemi di internal rating, con l'obiettivo di garantire una maggior
sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media,
il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti in funzione della
probabilità d'insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto
per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate.
- Il controllo delle Banche Centrali
Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione
e di assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità
nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una
copertura superiore ai requisiti minimi.
- Disciplina del Mercato e Trasparenza
Sono previste regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli
patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
Gli aspetti "critici" di Basilea 2
Sul documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche
che hanno portato a modifiche che, pur non cancellando i dubbi, dovrebbero attenuare
le conseguenze negative attese dall'applicazione dell'accordo. Quali sono queste
conseguenze negative? Sono almeno tre:
- La discriminazione tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le
metodologie più avanzate, quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore
rispetto ai grandi gruppi);
- La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto
dal sistema dei rating interni;
- Il problema della prociclicità finanziaria (nei periodi di rallentamento
economico, l'Accordo avrebbe l'effetto di indurre le banche a ridurre gli
impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di
inasprire la crisi stessa).
In questa sede non approfondiamo le problematiche di cui a i punti 1 e 3, ma
concentriamo l'attenzione sulle problematiche riguardanti le PMI legate all'introduzione
dell'accordo.
Basilea 2 e le piccole e medie imprese
Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio sottostante
a un finanziamento o a un investimento implica inevitabilmente che il prezzo
di quel finanziamento o di quell'investimento divengano maggiormente sensibili
al rischio implicitamente contenuto. In seguito al recepimento delle nuove disposizioni
regolamentare il legame fra rating interno e pricing si farà più
solido, più strutturato e più trasparente. Ciò potrà
indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in
particolare le PMI, in quanto i prenditori di minore qualità creditizia
(tipicamente le piccole e medie imprese) vedrebbero peggiorare le condizioni
loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di
indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento.
In pratica, secondo una larga parte degli osservatori, le banche sarebbero indotte
a ridurre il credito destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi di
interesse.
Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte a difendere la specificità
dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza di migliaia di
piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione della bozza di accordo
che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle
banche verso le piccole e medie imprese.
Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2 sulle
PMI.
Nuovi scenari per le piccole e medie imprese
Il cambiamento, quindi, è deciso. Con questo, la prossima mossa tocca
alle imprese. Vogliamo concludere queste note con una riflessione di Reiner
Masera, Presidente dell'Istituto Sanpaolo IMI.
"La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta pertanto un cambiamento
di grande portata anche nel rapporto tra banche ed imprese, intervenendo nel
ridefinire i confini dei rispettivi rapporti di relazione informativa ed operativa."
... "Per le imprese di qualità media ed inferiore, il rating determinato
dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare il costo
e l'efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria e di finanziamento
degli investimenti, nonché uno strumento di valutazione delle possibilità
di crescita e di diversificazione. Il rating potrà rappresentare un utile
indicatore a supporto della definizione degli obiettivi di gestione per il management
contribuendo ad una più efficiente politica del capitale." "Le
strategie con cui le imprese affrontano questo ambiente competitivo non possono
essere carenti sul piano finanziario. È necessario ricercare la continua
coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi più generali di crescita,
innovazione e posizionamento di mercato. La finanza d'impresa assumerà
pertanto un ruolo centrale, sovente decisivo quando siano in gioco anche le
opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà verosimilmente
una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all'interno delle imprese
ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi
di sviluppo. Si delinea un passaggio fondamentale per le imprese: la funzione
finanza diverrà tanto importante quanto quella commerciale, organizzativa,
tecnologica."
Il calendario di Basilea 2
Quando comincerà tutto questo? E' già cominciato.
Il calendario dell'accordo è stato fissato lo scorso luglio (2002).
- il 20/12/02 si è conclusa la terza ed ultima indagine sull'impatto
del Nuovo Accordo;
- il 29 aprile 2003 il Comitato ha pubblicato il terzo documento consultivo
(la terza bozza dell'accordo) e attenderà le osservazioni delle banche
centrali fino al 31 luglio;
- il 5 maggio 2003 il Comitato ha pubblicato i risultati del terzo studio
d'impatto;
- entro i primi sei mesi del 2004 il Comitato di Basilea rilascerà
il testo definitivo di Basilea2;
- nel 2006 verranno testati i risultati e per fine anno il nuovo accordo verrà
definitivamente attivato.(*)
Le imprese hanno dunque tre anni per adeguarsi? Assolutamente no!
I gruppi bancari che ambiscono al riconoscimento più avanzato dell'Accordo
(cd. Advanced Approach, che dovrebbe consentire i più rilevanti vantaggi
sul piano regolamentare ed operativo, nonché i maggiori benefici patrimoniali)
dovranno adottare il conteggio "parallelo" del nuovo e del vecchio
Accordo a partire da fine 2005; per fare ciò dovranno dimostrare di avere
adottato l'uso interno dei modelli da almeno tre anni, secondo le indicazioni
previste dall'Accordo stesso.
Di fatto l'Accordo, per i Gruppi bancari che ambiscono alle versioni più
sofisticate, è già entrato in vigore nel corso del 2003, dovendo
rispettare almeno tre anni di conformità operativa, strumentale, organizzativa
per potersi qualificare per gli approcci più avanzati. La Banca d'Italia
ha indicato di attendersi che tutti i gruppi bancari italiani con patrimonio
tier 1 consolidato superiore a ?.3/mld. adottino gli approcci basati sui
modelli interni.
Sono previste regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli
patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
|